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L’agenzia formativa Cedit sostiene la promozione del sistema di formazione tramite l’apprendistato in duale. Si tratta di un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che fornisce ai giovani competenze più accurate alle esigenze produttive delle imprese, avvicinandoli al mondo del lavoro durante il loro percorso di istruzione e formazione. Questa modalità aumenta sicuramente le loro chance di occupazione e, allo stesso tempo, rappresenta un’importante fonte di innovazione per le imprese perché le competenze che i giovani apportano all’interno dell’azienda stessa sono aggiornate, fresche, e forniscono un contributo importante nel tessuto lavorativo.

Quali sono i vantaggi per i giovani? Guadagnare mentre si apprende, sviluppare le competenze professionali che occorrono ricevendo una retribuzione nello stesso momento e ottenere alla fine un titolo di studio. Da non trascurare anche l’aspetto della carriera: maturare un’esperienza in impresa è fondamentale e consente di ottenere un vantaggio competitivo.

Quali sono invece i vantaggi per l’azienda? Intanto ridurre la distanza che è sempre stata percepita tra scuola e lavoro, tra quello che viene insegnato e il fabbisogno di competenze delle imprese. Si può dunque agire inserendo in organico dei profili che vengono formati ad hoc e co-progettati nel loro percorso tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa, la quale alla fine del percorso erogherà un titolo di studio. Ci sono importanti sgravi retributivi, contribuitivi fiscali e incentivi economici erogati all’attivazione di questa tipologia di contratto. Per le ore di formazione esterna all’impresa c’è un esonero retributivo totale, per quelle di formazione interna all’impresa la retribuzione è pari al 10% di quella che normalmente sarebbe dovuta.

La via italiana all’apprendistato in duale

La via italiana al sistema duale è stata attivata attraverso l’articolo 41 del Decreto Legislativo 81 del 15 giugno 2015. L’apprendistato in duale si divide tra primo livello (qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e terzo livello (apprendistato di alta formazione e di ricerca). Il primo livello si rivolge a giovani tra i 15 e i 25 anni di età e la durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire: da una durata minima dì 6 mesi a una massima di 3 anni (è prevista comunque una proroga di un ulteriore anno per l’acquisizione di ulteriori competenze o in caso di mancato conseguimento del titolo – articolo 4, comma 2, dm 12/10/2015). È prevista anche la possibilità di attivare, al termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, un nuovo accordo di apprendistato professionalizzante.

L’apprendistato di terzo livello o di alta formazione e ricerca è finalizzato all’acquisizione di una serie di titoli di studio da parte dell’apprendista come il certificato di specializzazione tecnica superiore ITS, il Diploma AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica), la Laurea triennale e magistrale, il Master di I e II livello, il Dottorato dì Ricerca, l’Attività di ricerca, il Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. In questo caso di rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni. La durata è determinata in base al titolo da conseguire oppure, per il praticantato destinato all’accesso in un Ordine professionale, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

L’azione svolta dalla Regione Toscana

Il decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell’apprendistato. Le Regioni hanno dovuto quindi adeguare i propri sistemi regionali affinché fossero recepite le disposizioni dell’apprendistato nel sistema duale e in particolare gli standard. La Toscana ha lavorato in un’ottica di governance di questo strumento, anche considerato che il processo di revisione e armonizzazione della disciplina regionale in materia di apprendistato coinvolgeva per forza una serie di soggetti istituzionali preposti a questo tema. Per cui è stato costituito un Gruppo Tecnico Inter-istituzionale tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale e con il supporto di Anpal Servizi. L’obiettivo è stato quello di andare a condividere la roadmap regionale per l’attuazione del Sistema Duale e definire modalità operative e l’articolazione dell’apprendistato nel sistema duale toscano.

Da qui è nato il quadro normativo toscano attualmente vigente. La prima azione ha riguardato la legge regionale 32 del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. All’interno della legge si è definito il sistema duale rinviando alla disciplina di dettaglio che è stata poi successivamente approvata con una delibera di giunta regionale, la 1408 del 2016 in cui sono stati definiti gli standard formativi del contratto di apprendistato per il primo e il terzo livello oltre ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi. Questa delibera è stata oggetto di un’intesa sottoscritta dalla Regione Toscana, dalle parti sociali, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dagli Atenei il 28 Febbraio 2017.

La Regione Toscana si è trovata di fronte a diverse problematiche, come la limitata conoscenza dell’apprendistato in duale quale strumento a disposizione delle imprese per investire su figure professionali maggiormente tagliate sulle loro specifiche esigenze e sui loro fabbisogni. Un elemento critico ma stimolante è cercare di aumentare la conoscenza generale di questo tipo di contratto nei confronti delle imprese ma anche degli attori del sistema educativo. Anche in questo caso, il livello di attivazione degli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello è senz’altro uno dei punti su cui occorre lavorare. Ci sono poi criticità nel raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa, su cui la Regione Toscana sta lavorando per andare a favorire questo incontro tra i due attori in gioco.

Proprio a sostegno alle imprese e alle istituzioni formative nell’attuazione dell’Apprendistato nel Sistema Duale, sono state sottoscritte una serie di intese che hanno coinvolto, tra gli altri, le sigle dei consulenti del lavoro e del management pubblico e privato.

La Regione Toscana ha attivato una serie di azione a supporto dell’attivazione dei contratti di apprendistato nel sistema duale e superare le criticità. Ha finanziato una serie di azioni di sistema a supporto del duale, come workshop informativi/formativi per promuovere questo tipo di accordo, i vantaggi del modello di apprendimento e favorire l’incontro tra impresa e giovani. È prevista una formazione per i tutor aziendali e formativi. Le azioni sono rivolte a istituzioni formative, parti sociali, consulenti del lavoro, commercialisti, imprese e reti di imprese, apprendisti e famiglie, centri per l’impiego, e gli altri attori del sistema educativo e imprenditoriale coinvolti nell’attuazione del Sistema Duale.

Alcuni dettagli pratici sull’apprendistato in duale

Quali sono gli strumenti per attivare il contratto di apprendistato in duale? Il protocollo è uno strumento tra istituzione formativa e datore di lavoro necessario al fine di attivare il contratto di apprendistato. Le parti si devono accordare al fine di disciplinare la durata e il profilo formativo a cui fa riferimento il contratto. In via generale, gli aspetti regolamentati dal Protocollo riguardano i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e del datare di lavoro rispetto al contratto.

Il Piano Formativo Individuale è prodotto dall’Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro e al suo interno sono descritti i contenuti dell’azione formativa interna e esterna, il supporto metodologico e/o strumentale necessari all’apprendista per il conseguimento dell’obiettivo formativo a cui è finalizzato il contratto stesso, ma sono anche descritti i risultati di apprendimento attesi, i criteri e le modalità dì valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti.

Il dossier individuale dell’apprendista è il documento in cui l’istituzione formativa riporta la valutazione degli apprendimenti. Il documento è compilato e curato in collaborazione con il tutor aziendale, per l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del rapporto.

Il datore di lavoro è il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con l’apprendista lavoratore. Ai fini della stipula dei contratti dì apprendistato nel sistema duale, quali requisiti deve possedere? La Regione Toscana li indica in: capacità strutturali (mettendo a disposizione spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche), tecniche (ovvero una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna all’impresa) e formative (dando quindi la garanzia di disponibilità di uno o più tutor aziendali).

A seconda dei titoli di studio che si voglio conseguire cambia la ripartizione del monte ore complessivo: questo corrisponde all’orario ordinamentale previsto per i percorsi formativi.

Nella qualifica professionale (apprendistato di primo livello), il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all’orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di qualifica professionale IeFP ed è pari a 1056 ore.

Per avere maggiori informazioni sull’apprendistato in duale, apri questo documento della Regione Toscana per quello di primo livello e questo invece per quello di terzo livello.